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Codificazione
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La mwbqcodificazione è l'opera di ordinamento sistematico, mwbgcompleto, mwbwastratto e organico di un insieme di mwcanorme giuridiche tale da sfociare nella costituzione di un mwcqcodice o di una raccolta di mwcgleggi.
Contents
• Storia
• Note
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Storia
La storia della codificazione ha origini molto antiche: probabilmente uno dei primissimi esempi è il mwdgCodice di Hammurabi. Pur essendo quindi presente anche in altre epoche, come ad esempio il mwdwCodex Iuris Iustiniani, il cosiddetto mweacodice di mweqGiustiniano, del 500 d.C. circa, quale raccolta ai posteri di tutto il diritto mwegromano - quantunque mwewinterpolato più o meno pesantemente - il fenomeno della codificazione, intesa in senso moderno, si sviluppa in mwfaEuropa continentale a partire dalla crisi del mwfqdiritto comune, incominciata fin dal mwfgXV secolo.
Da quel momento in poi, infatti, con la progressiva decadenza dei due pilastri su cui si era fondato il precedente sistema, ovvero il potere dell'mwgaImperatore unito a quello del mwgqPapa e con il sostanziale smarrimento da parte della dottrina giuridica della capacità di operare quella vitale operazione di sintesi ed uniformazione del diritto cosiddetto mwggcomune. Oramai la regola interpretata aveva non soltanto preso il sopravvento sulla mwgwnorma uniforme presente nei testi giustinianei, ma anche assunto significati nelle diverse terre di applicazione), e pertanto si diffuse l'esigenza di una razionalizzazione di tipo centralistico del mwhadiritto vigente: di qui il divieto di utilizzare le opinioni della mwhqdottrina e di porre un'unica interpretazione come ufficiale.
Questo processo, svolto solo parzialmente dalle cosiddette mwhwconsolidazioni, fu agevolato dalla nascita degli mwiaStati nazionali, che assunsero a poco a poco il mwiqmonopolio della produzione del diritto facendo mwigtabula rasa di ciò che era stato considerato come tale in precedenza e immaginando di poter plasmare una nuova società attraverso una legge imposta su un territorio definito.
I sistemi parlamentari non hanno fatto altro che accentuare questa caratteristica, essendo la mwjalegge approvata dal mwjqParlamento diretta espressione della volontà popolare e quindi ormai assurta a fonte primaria dell'mwjgordinamento. Il mwjwgiudice non diventa perciò altro che esecutore di comandi della legge e la dottrina non svolge che un marginale ruolo di commento e chiarificazione dei testi in chiave ad essi adesiva.
Tale dottrina è resa in maniera esemplare dall'art. 1 del mwkqcodice napoleonico, il primo codice in senso veramente moderno, del mwkg1804, che divenne la base di buona parte delle codificazioni in Europa continentalecite-ref-1[1]. Il legislatore, quindi, si sostituisce al giudice in qualità di soggetto cosciente ed informato, in grado di indirizzare con la legge l'intera società. Il codice venne considerato, dai sovrani prima e dai parlamenti poi, lo strumento migliore per raggiungere tale scopo con più facilità e questo giacché esso era in grado di contenere tutti gli elementi generali e di dettaglio necessari all'interprete per trovare la regola che attiene al caso concreto in discussione.
La ricodificazione
Nel 2018 si è avuto in mwmqItalia il primo caso di "ricollocazione topografica di fattispecie e istituti già presenti nell’ordinamento penale, che rimangono invariati sotto il profilo contenutistico"cite-ref-2[2], in un codice preesistente: è stato opera del mwngdecreto legislativo 1º marzo 2018, n. 21 ("Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"), che ha previsto che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il mwnwcodice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”. Di conseguenza una serie di fattispecie di reato, prima contenute in leggi speciali, sono state fatte rifluire nel mwoacodice penale già esistente.
A dispetto di quanto avvenuto per il codice penale, l’ipotesi di ripetere la stessa operazione per il codice civile del 1942 solleva, in dottrina, un serrato dibattitocite-ref-3[3].
Note
cite-note-11. ↑ mwraPaolo Grossi, mwrqCode Civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 35, 2006, I, 83-114.
cite-note-22. ↑ mwsqSilvia Bernardi, mwsgIL NUOVO PRINCIPIO DELLA 'RISERVA DI CODICE' E LE MODIFICHE AL CODICE PENALE: SCHEDA ILLUSTRATIVA, Diritto penale contemporaneo, 9 aprile 2018 mwswArchiviatomwta il 3 novembre 2019 in mwtqInternet Archivemwtg..
cite-note-33. ↑ mwuwmwvamwvqGli ottanta anni del codice civile: è tempo di ricodificazione?, su mwvgwww.questionegiustizia.it. mwvwURL consultato l'11 ottobre 2024.
Bibliografia
• mwwwMichele Ainis, mwxaLa codificazione del diritto oggettivo. Problemi e prospettive, in mwxqCodificazione del diritto e ordinamento costituzionale, a cura di P. Costanzo, Jovene, Napoli, 1999, p. 27 s.
Voci correlate
• mwyqCodice (diritto)
• mwywCodice Napoleone
• mwzqCodice di Giustiniano
• mwzwCodificazione estense
Altri progetti
Altri progetti
• Wikizionario
• Wikizionario contiene il lemma di dizionario «codificazione»
Collegamenti esterni
• citerefdizionario-di-storiacodificazione, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.
• citerefdss(IT, DE, FR) Codificazione, su hls-dhs-dss.ch, Dizionario storico della Svizzera.